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Accordi Territoriali Locazioni Agevolate
Accordo territoriale comune di Cagliari
Rinnovato l’Accordo Territoriale sulle locazioni abitative a canone agevolato, per il Comune di Cagliari, previsti dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
L’ Accordo tra APCI-Federproprietà e altre associazioni dei proprietari e degli inquilini è entrato in vigore il 3 Aprile 2018 ; è possibile stipulare contratti di locazione a canone concordato, con importanti agevolazioni fiscali.
Si possono quindi stipulare i seguenti contratti:
- contratto abitativo ordinario 3+2;
- contratto usi transitori;
- contratto a studenti universitari.
I vantaggi legati ai contratto previsti da questo Accordo, sono a favore sia dei proprietari dell’immobile locato, sia degli affittuari. L’Accordo Territoriale prevede infatti che venga concordato un canone di locazione sulla base di parametri oggettivi (presenza di arredi, doppi bagni, posto auto etc) ed alla sua localizzazione; canone che potrà essere detratto dal reddito imponibile del conduttore ai fini Irpef. I proprietari possono godere di agevolazioni fiscali (la cosìddetta “Cedolare Secca” al 10%, ed una riduzione IMU del 25% e – laddove le amministrazioni comunali annualmente lo deliberino – anche di una tariffa Imu agevolata rispetto a quella ordinaria.
Per l’ accesso alle agevolazioni fiscali, è necessaria la CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA riguardante la congruità circa il canone di locazione, con l’ asseverazione dell’ associazione dei proprietari e quella degli inquilini.
Tutte le sedi dell’ APCI-Federproprietà sono a disposizione di quanti vorranno ulteriori informazioni su questa importantissima forma di locazione immobiliare.
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Accordo territoriale comune di Carbonia
In data 28/05/2019 (prot. 26342) è siglato e depositato presso il Comune, l’Accordo Territoriale sulle locazioni abitative a canone agevolato per la città di Carbonia, previsto dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Con l’Accordo tra APCI-Federproprietà e altre associazioni dei proprietari e degli inquilini è possibile stipulare contratti di locazione a canone concordato, con importanti agevolazioni fiscali.
Si possono quindi stipulare i seguenti contratti:
- contratto abitativo ordinario 3+2;
- contratto usi transitori;
- contratto a studenti universitari.
I vantaggi legati ai contratto previsti da questo Accordo, sono a favore sia dei proprietari dell’immobile locato, sia degli affittuari. L’Accordo Territoriale prevede infatti che venga concordato un canone di locazione sulla base di parametri oggettivi (presenza di arredi, doppi bagni, posto auto etc) ed alla sua localizzazione; canone che potrà essere detratto dal reddito imponibile del conduttore ai fini Irpef. I proprietari possono godere di agevolazioni fiscali (la cosìddetta “Cedolare Secca” al 10%, ed una riduzione IMU del 25% e – laddove le amministrazioni comunali annualmente lo deliberino – anche di una tariffa Imu agevolata rispetto a quella ordinaria.
Per l’ accesso alle agevolazioni fiscali, è necessaria la CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA riguardante la congruità circa il canone di locazione, con l’ asseverazione dell’ associazione dei proprietari .
Tutte le sedi dell’ APCI-Federproprietà sono a disposizione di quanti vorranno ulteriori informazioni su questa importantissima forma di locazione immobiliare.
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Accordo territoriale comune di Iglesias
In data 23/05/2019 (prot. 25098) è siglato e depositato presso il Comune, l’Accordo Territoriale sulle locazioni abitative a canone agevolato per la città di Iglesias, previsto dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Con l’Accordo tra APCI-Federproprietà e altre associazioni dei proprietari e degli inquilini è possibile stipulare contratti di locazione a canone concordato, con importanti agevolazioni fiscali.
Si possono quindi stipulare i seguenti contratti:
- contratto abitativo ordinario 3+2;
- contratto usi transitori;
- contratto a studenti universitari.
I vantaggi legati ai contratto previsti da questo Accordo, sono a favore sia dei proprietari dell’immobile locato, sia degli affittuari. L’Accordo Territoriale prevede infatti che venga concordato un canone di locazione sulla base di parametri oggettivi (presenza di arredi, doppi bagni, posto auto etc) ed alla sua localizzazione; canone che potrà essere detratto dal reddito imponibile del conduttore ai fini Irpef. I proprietari possono godere di agevolazioni fiscali (la cosìddetta “Cedolare Secca” al 10%, ed una riduzione IMU del 25% e – laddove le amministrazioni comunali annualmente lo deliberino – anche di una tariffa Imu agevolata rispetto a quella ordinaria.
Per l’ accesso alle agevolazioni fiscali, è necessaria la CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA riguardante la congruità circa il canone di locazione, con l’ asseverazione dell’ associazione dei proprietari .
Tutte le sedi dell’ APCI-Federproprietà sono a disposizione di quanti vorranno ulteriori informazioni su questa importantissima forma di locazione immobiliare.
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Accordo territoriale comune di Monserrato
In data 22/05/2019 (prot. 16122/2019 del 23/05/2019) è siglato l’Accordo Territoriale sulle locazioni abitative a canone agevolato per il Comune di Monserrato , previsto dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Con l’Accordo tra APCI-Federproprietà e altre associazioni dei proprietari e degli inquilini è possibile stipulare contratti di locazione a canone concordato, con importanti agevolazioni fiscali.
Si possono quindi stipulare i seguenti contratti:
- contratto abitativo ordinario 3+2;
- contratto usi transitori;
- contratto a studenti universitari.
I vantaggi legati ai contratto previsti da questo Accordo, sono a favore sia dei proprietari dell’immobile locato, sia degli affittuari. L’Accordo Territoriale prevede infatti che venga concordato un canone di locazione sulla base di parametri oggettivi (presenza di arredi, doppi bagni, posto auto etc) ed alla sua localizzazione; canone che potrà essere detratto dal reddito imponibile del conduttore ai fini Irpef. I proprietari possono godere di agevolazioni fiscali (la cosìddetta “Cedolare Secca” al 10%, ed una riduzione IMU del 25% e – laddove le amministrazioni comunali annualmente lo deliberino – anche di una tariffa Imu agevolata rispetto a quella ordinaria.
Per l’ accesso alle agevolazioni fiscali, è necessaria la CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA riguardante la congruità circa il canone di locazione, con l’ asseverazione dell’ associazione dei proprietari .
Tutte le sedi dell’ APCI-Federproprietà sono a disposizione di quanti vorranno ulteriori informazioni su questa importantissima forma di locazione immobiliare.
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Accordo territoriale comune di Oristano
In data 23/10/2019 è stato stipulato l’Accordo Territoriale sulle locazioni abitative a canone agevolato, per il Comune di Oristano, previsti dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Con l’Accordo tra APCI-Federproprietà e altre associazioni dei proprietari e degli inquilini è possibile stipulare contratti di locazione a canone concordato, con importanti agevolazioni fiscali.
Si possono quindi stipulare i seguenti contratti:
- contratto abitativo ordinario 3+2;
- contratto usi transitori;
- contratto a studenti universitari.
I vantaggi legati ai contratto previsti da questo Accordo, sono a favore sia dei proprietari dell’immobile locato, sia degli affittuari. L’Accordo Territoriale prevede infatti che venga concordato un canone di locazione sulla base di parametri oggettivi (presenza di arredi, doppi bagni, posto auto etc) ed alla sua localizzazione; canone che potrà essere detratto dal reddito imponibile del conduttore ai fini Irpef.
I proprietari possono godere di agevolazioni fiscali (una riduzione IMU del 25%) e – laddove le amministrazioni comunali annualmente lo deliberino – anche di una aliquota Imu ridotta rispetto a quella ordinaria.
Per l’ accesso alle agevolazioni fiscali, è necessaria la CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA della congruità del canone di locazione, con l’ asseverazione dell’ associazione dei proprietari .
Tutte le sedi dell’ APCI-Federproprietà sono a disposizione di quanti vorranno ulteriori informazioni su questa importantissima forma di locazione immobiliare.
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Accordo territoriale Comune di Quartu Sant’Elena
In data 31/01/2019 (prot. 9000/19 il 01/02/2019) è stato stipulato l’Accordo Territoriale sulle locazioni abitative a canone agevolato, per il Comune di Quartu Sant’Elena, previsti dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Con l’Accordo tra APCI-Federproprietà e altre associazioni dei proprietari e degli inquilini è possibile stipulare contratti di locazione a canone concordato, con importanti agevolazioni fiscali.
Si possono quindi stipulare i seguenti contratti:
- contratto abitativo ordinario 3+2;
- contratto usi transitori;
- contratto a studenti universitari.
I vantaggi legati ai contratto previsti da questo Accordo, sono a favore sia dei proprietari dell’immobile locato, sia degli affittuari. L’Accordo Territoriale prevede infatti che venga concordato un canone di locazione sulla base di parametri oggettivi (presenza di arredi, doppi bagni, posto auto etc) ed alla sua localizzazione; canone che potrà essere detratto dal reddito imponibile del conduttore ai fini Irpef.
I proprietari possono godere di agevolazioni fiscali (la cosìddetta “Cedolare Secca” al 10%, ed una riduzione IMU del 25% e – laddove le amministrazioni comunali annualmente lo deliberino – anche di una tariffa Imu ridotta rispetto a quella ordinaria.
Per l’ accesso alle agevolazioni fiscali, è necessaria la CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA della congruità del canone di locazione, con l’ asseverazione dell’ associazione dei proprietari .
Tutte le sedi dell’ APCI-Federproprietà sono a disposizione di quanti vorranno ulteriori informazioni su questa importantissima forma di locazione immobiliare.
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Accordo territoriale Comune di Villacidro
In data 01/07/2020 (prot. 14758) è stato stipulato l’Accordo Territoriale sulle locazioni abitative a canone agevolato, per il Comune di Villacidro, previsti dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Con l’Accordo tra APCI-Federproprietà e altre associazioni dei proprietari e degli inquilini è possibile stipulare contratti di locazione a canone concordato, con importanti agevolazioni fiscali.
Si possono quindi stipulare i seguenti contratti:
- contratto abitativo ordinario 3+2;
- contratto usi transitori;
I vantaggi legati ai contratto previsti da questo Accordo, sono a favore sia dei proprietari dell’immobile locato, sia degli affittuari. L’Accordo Territoriale prevede infatti che venga concordato un canone di locazione sulla base di parametri oggettivi (presenza di arredi, doppi bagni, posto auto etc) ed alla sua localizzazione; canone che potrà essere detratto dal reddito imponibile del conduttore ai fini Irpef.
I proprietari possono godere di agevolazioni fiscali (una riduzione IMU del 25%) e – laddove le amministrazioni comunali annualmente lo deliberino – anche di una aliquota Imu ridotta rispetto a quella ordinaria.
Per l’ accesso alle agevolazioni fiscali, è necessaria la CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA della congruità del canone di locazione, con l’ asseverazione dell’ associazione dei proprietari .
Tutte le sedi dell’ APCI-Federproprietà sono a disposizione di quanti vorranno ulteriori informazioni su questa importantissima forma di locazione immobiliare.
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Altri documenti
1° RAPPORTO FEDERPROPRIETÀ – CENSIS
Gli italiani e la casa – Come cambieranno valori e funzioni della casa nell’Italia post-pandemia
Rapporto Finale
Roma, 12 dicembre 2022
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IL MANUALE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE
Il Manuale vuole essere un aiuto per capire la ripartizione delle spese più comuni inerenti all’immobile locato
ovvero agli accessori in esso presenti. Quello che verrà analizzato è l’imputazione della
spesa, ovvero se la stessa debba essere affrontata dal locatore oppure dal conduttore.
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L’AGGIORNAMENTO ISTAT NELLA LOCAZIONE COMMERCIALE
- L’AGGIORNAMENTO ISTAT NELLA LOCAZIONE COMMERCIALE,
- NULLITÀ DELLA RICHIESTA AUTOMATICA,
- LA DATA DA CUI CALCOLARE GLI AGGIORNAMENTI,
- LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A RICHIEDERE GLI ARRETRATI
- QUANDO È AMMESSO L’ADEGUAMENTO AL 100%
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Nuda proprietà e cedolare secca, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Per l’applicazione del regime della cedolare secca, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “si tratta di un regime alternativo rispetto a quello ordinario di tassazione del reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili a uso abitativo, per effetto del quale per il periodo di durata dell’opzione, non si applicano le aliquote progressive per scaglioni di reddito e le relative addizionali ma un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sul reddito fondiario prodotto dall’immobile locato (ovvero il canone annuo di locazione previsto dal contratto), nonché delle imposte di registro e di bollo”.
Ma in caso di nuda proprietà, se si ha l’intenzione di locare a terzi, si può optare per il regime della cedolare secca?
La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate rispondendo a un’istanza. Il caso, in particolare, riguarda l’istante che è titolare, insieme al fratello nella misura del 50 per cento ciascuno, della nuda proprietà di un immobile abitativo. La madre dell’istante, titolare del diritto di usufrutto, occupa l’immobile a titolo di abitazione principale, ad eccezione di una porzione dello stesso immobile in relazione alla quale l’istante, unitamente al fratello, ne ha “la materiale disponibilità”. L’intenzione dell’istante è quella di stipulare un contratto di locazione a canone libero per tale porzione e per questo chiede se, in quanto nudo proprietario, può accedere al regime della cedolare secca. Vediamo quanto chiarito in merito.
Con la risposta n. 216, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il nudo proprietario, pur avendo la disponibilità di fatto di una parte dell’immobile che vuole locare a terzi, non può optare per il regime della cedolare secca. Si ricorda che la madre dell’istante è usufruttaria dell’immobile.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, non è possibile beneficiare della cedolare secca poiché tale regime si pone in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell’Irpef, che non è imputato al nudo proprietario.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “se per lo stesso immobile sussiste contitolarità o coesistono più diritti reali, il reddito è imputato a ciascuno dei contitolari, in proporzione a ciascun diritto”. E ha poi precisato che, con riferimento agli immobili locati, “la norma dispone che qualora il canone risultante dal contratto di locazione (ridotto forfetariamente della percentuale prevista) sia superiore al reddito medio ordinario, il reddito fondiario è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione”. Secondo quanto disposto, inoltre, i redditi fondiari sono imputati ai soggetti “che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale”.
In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, “la nuda proprietà, per sua natura, si accompagna all’usufrutto, il quale riserva a priori al suo titolare il diritto di godere della cosa e di poter percepire anche i frutti prodotti”. Quindi, per l’imputazione del reddito, “la costituzione del diritto di usufrutto comporta lo spostamento della soggettività passiva d’imposta dal proprietario all’usufruttuario titolare del diritto di godere della cosa e dei frutti prodotti”.
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TEMPO DI VACANZE? CONSIGLI PER UNA CASA SICURA
Una delle principali e ragionevoli preoccupazioni dei proprietari di casa o degli affittuari, è quella di rendere sicura la propria abitazione sia per i propri cari che per gli oggetti di valore in essa contenuti. L’idea che un ladro possa irrompere acasa propria, frugare, mettendo mani nei cassetti o mobili dove ci sono oggetti cari non piace a nessuno. Soprattutto a chi, ahimè, ci è già passato e sa benissimo di cosa stiamo parlando. E questo lo diciamo perché, nella maggior parte dei casi, le persone si pongono il reale problema di valutare la sicurezza della propria casa quando il danno è già stato fatto.
Quando, una volta subito il furto, si rendono conto che adottando delle misure di sicurezza domestica, tutto questo se lo sarebbero potuti evitare.
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Contratti tipo
Contratto locazione abitativa agevolata 3 + 2
In alternativa al contratto a canone “libero” 4+4, il comma 3 dell’art. 2 L. 431/1998 prevede la possibilità di stipulare contratti di locazione “concordati” o, contratto di locazione agevolato, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste in appositi accordi definiti in sede locale fra l’APCI-Federèproprietà e le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, depositati presso ogni Comune.
Il canone annuo è stabilito in base ad accordi prestabiliti dalle predette organizzazioni. Il comma 5 dell’art. 2 L. 431/1998 indica la durata minima di tali rapporti contrattuali in un minimo di tre anni.
Il contratto di locazione deve essere redatto utilizzando un modello predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (DM 16 gennaio 2017, Allegato A).
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Contratto studenti universitari
Il contratto di locazione per esigenze abitative di studenti universitari è un particolare tipo di contratto a canone agevolato
Con questo tipo di contratto, il locatore, concede a uno studente universitario fuori sede (conduttore) per un limitato periodo di tempo e per un’esigenza legata alla permanenza in una città universitaria per motivi studio, il godimento di un immobile o porzione di esso (una singoòla camera) destinato ad abitazione, dietro pagamento di un corrispettivo (canone) quantificato nel rispetto di quanto previsto da appositi accordi territoriali.
La legge determina il periodo minimo e massimo di durata di questo particolare tipo di contratto:
- periodo minimo: 6 mesi;
- periodo massimo: 36 mesi.
Se le parti pattuiscono un periodo inferiore a 6 mesi, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata minima di un semestre.
Il contratto di locazione per esigenze abitative di studenti universitari deve essere redatto utilizzando un modello predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (DM 16 gennaio 2017, Allegato C).
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Contratto uso transitorio
La locazione transitoria ad uso abitativo designa un tipo di contratto di affitto, per immobili destinati alla civile abitazione, caratterizzato dalla circostanza di essere stipulato per un periodo massimo di diciotto mesi.
Il contratto di locazione a uso transitorio è un tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per esigenze temporanee non turistiche. Con questo tipo di contratto, un soggetto (detto locatore) concede per un limitato periodo di tempo e per un’esigenza transitoria ben individuata il godimento di un immobile destinato ad abitazione a un altro soggetto (conduttore)
Il contratto di locazione per esigenze abitative transitorie deve essere redatto utilizzando un modello predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (DM 16 gennaio 2017, Allegato B)